IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 con il quale e' stato
approvato  l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario
in dietologia e dietetica applicata;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 19 novembre 1993;
  Riconosciuta la  particolare  necessita',  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Siena,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  in  premessa  indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli dal 238 al 244, relativi alla scuola  diretta  a  fini
speciali  di  dietologia e dietetica applicata sono soppressi, con il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto,  relativo  alla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  con il conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti
nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in
dietologia e dietetica applicata.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                 IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA
  Art. 123 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso).  -
1.  Alla  facolta'  di medicina e chirurgia afferisce il corso di di-
ploma universitario in dietologia e dietetica applicata.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  professionali  tali   da
consentire   l'applicazione   della   scienza   della   nutrizione  e
dell'educazione  alimentare  a  gruppi  ed  individui  in  stato   di
benessere e di malattia.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
specifiche   norme,   le  universita'  potranno  istituire  corsi  di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1982, riservati ai possessori  del  diploma  universitario  in
dietologia   e  dietetica  applicata  e  finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione   degli   stessi   per  quanto  riguarda  le  funzioni
specialistiche.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre  1990,  n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e'
adottata dal consiglio della struttura didattica.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma,  della
legge n. 341/1990.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Le  iscrizioni  ad  anni  successivi al primo anno sono subordinate
alla disponibilita' di posti ed al possesso dei prescritti  requisiti
per  l'iscrizione  al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi
gia' effettuati in scuole, in corsi di  diploma  universitario  o  in
corsi   di  laurea  e'  effettuato  dal  consiglio  della  competente
struttura didattica.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Art. 124 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma  prevede
almeno  2.400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio
guidate nonche' di tirocinio ed attivita' integrative in  concordanza
con la normativa comunitaria.
  Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato
in  cicli  convenzionali  (semestri):  ogni semestre comprende ore di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo  anno
700  ore,  secondo  anno  800  ore,  terzo anno 900 ore), il cui peso
relativo e' definito in modo convenzionale  (credito,  corrispondente
mediamente  a  50  ore).  Le  attivita'  pratiche e di studio guidate
comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.
  2. Le attivita' didattiche sono ordinate  in  aree  formative,  che
definiscono  gli  obiettivi  didattici intermedi, in corsi integrati,
che  definiscono  l'articolazione   dell'insegnamento   nei   diversi
semestri  e  corrispondono  agli  esami che debbono essere sostenuti,
discipline che indicano le competenze  scientifico-professionali  dei
docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono  attivabili,  come  discipline  integrate  nei  corsi previsti
dall'ordinamento, ulteriori discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali  per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le
discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3.  Il  consiglio  della struttura didattica puo' disporre piani di
studio alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali  proposti
dallo  studente,  a  condizione  che il peso relativo dell'area e del
singolo corso integrato non si discosti in aumento o  in  diminuzione
per  oltre  il  15%  da quello tabellare. L'impegno orario che deriva
dalla sottrazione eventuale  di  impegno  orario  dei  singoli  corsi
integrati  puo' essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area
ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un  corso  di  inglese
scientifico  con  lo  scopo  di acquisire la capacita' di aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4.  Lo  studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di un anno  se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere all'anno successivo se non sono stati  sostenuti  entro  la
sessione  autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
  Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel mese di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere  in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a gennaio-
febbraio. Nella sessione straordinaria non possono  essere  sostenuti
piu' di due esami.
  5.  Per  le  attivita'  didattiche  a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere  chiamati  docenti  a  contratto,  scelti  tra coloro che, per
uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale   svolta,   siano   di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.  I  professori  a  contratto  possono   far   parte   delle
commissioni d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i  corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  i
seguenti:
  I Anno - I semestre:
Area A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare:
   genetica generale.
  A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana.
  A.5. Inglese scientifico.
  A.6.  Attivita'  di  tirocinio  guidato da effettuarsi in servizi e
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
 I Anno - II semestre:
Area B - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed  utilizzazione
dei princi'pi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e
relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
   chimica biologica;
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana.
  B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
   microbiologia;
   parassitologia;
   tossicologia alimentare;
   igiene.
  B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
   tecnologie e biotecnologie alimentari;
   tecnologia delle preparazioni alimentari;
   tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
   merceologia.
  B.4. attivita' di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
  II Anno - I semestre:
Area C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi della fisiologia e della patologia
generale della nutrizione e del ricambio.
  C.1. Corso integrato di biochimica applicata:
   biochimica della nutrizione;
   biochimica del ricambio.
  C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
   fisiologia applicata;
   fisiologia della nutrizione.
  C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale;
   patologia della nutrizione;
   patologia del ricambio.
  C.4. Attivita' di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
 II Anno - II semestre:
Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio di
  alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere i princi'pi fondamentali  della  legislazione
sanitaria,  dell'organizzazione  della  ristorazione collettiva della
dietologia e dietoterapia generale.
  D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:
   legislazione sanitaria;
   legislazione alimentare.
  D.2.   Corso   integrato   di   nutrizione  nelle  collettivita'  e
ristorazione collettiva e di massa:
   igiene degli alimenti;
   organizzazione e programmazione sanitaria.
  D.3.  Corso   integrato   di   psicologia   generale   e   speciale
dell'alimentazione e sociologia:
   psicologia:
   sociologia medica;
   tecniche di comunicazione.
  D.4.  Corso  integrato  di  dietologia,  dietetica  e  dietoterapia
generale:
   dietologia;
   dietetica;
   dietoterapia generale.
  D.5.  Attivita'  di  tirocinio  guidato   da   effettuarsi   presso
laboratori  e  servizi  ospedalieri  ed  extraospedalieri  e ditte di
ristorazione.
  III Anno - I semestre:
Area E - Educazione alimentare, politica alimentare
  e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia
  (crediti: 6.0).
  Obiettivo:  apprendere   i   princi'pi   della   prevenzione,   del
trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia
dietetica.
  E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:
   educazione sanitaria;
   educazione alimentare;
   metodologia epidemiologica clinica.
  E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:
   geografia economica;
   economia politica.
  E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:
   psicopatologia;
   dietetica.
  E.4.   Attivita'   di  tirocinio  da  effettuarsi  presso  servizi,
ambulatori, consultori e comunita' ospedaliere ed extraospedaliere.
 III Anno - II semestre:
Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere i princi'pi  della  terapia  dietetica  nelle
varie patologie.
  F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:
   gastroenterologia;
   epatologia.
  F.2.   Corso   integrato   di  malattie  del  metabolismo  e  della
nutrizione,  alimentazione  del  malato   chirurgico   e   nutrizione
artificiale:
   malattie del metabolismo;
   malattie della nutrizione;
   dietoterapia;
   nutrizione artificiale.
  F.3.  Corso  integrato  di malattie dell'apparato cardiovascolare e
renale:
   cardiologia;
   nefrologia.
  F4.  Corso  integrato  di patologie dell'eta' evolutiva e dell'eta'
geriatrica:
   pediatria;
   geriatria.
  F.5. Attivita' di tirocinio guidato da effettuarsi  presso  servizi
ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.
  Art.  125  (Organizzazione  didattica, verifiche di profitto, esame
finale). -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale dello studente. Per essere ammessi  all'esame  fi-
nale  di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato
i corsi, superato gli esami in tutti  gli  insegnamenti  previsti  ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli  studenti  che  non  superano  tutti  gli esami e non ottengono
positiva valutazione nei tirocini possono  ripetere  l'anno  per  non
piu'   di   una   volta   come  fuori  corso,  venendo  collocati  in
soprannumero.
  2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio  sono
obbligatorie  per  almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono
secondo delibera del consiglio della  struttura  didattica,  tale  da
assicurare  ad  ogni  studente un adeguato periodo di esperienza e di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.   Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa, viene conseguito il diploma di  dietologia  e  dietetica
applicata.
  5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio e' nominata
dal  rettore  ed e' composta dal presidente del corso della specifica
struttura didattica o suo  delegato,  da  due  docenti  nominati  dal
consiglio  di  facolta',  da due esperti nominati rispettivamente dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciascun  anno, o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli esami,  provvede  il  rettore,  sentito  il  senato
accademico.
  6.  La  commissione  finale  per l'esame di diploma e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il   consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,  potra'
eventualmente   indicare   corsi   integrativi,    anche    istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere
al corso di laurea.
  I  corsi  di  diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano
denominazione uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio  dell'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio  di  facolta',  tenuto  conto in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 14 dicembre 1993
                                                           Il rettore